DAL 25 LUGLIO È OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE TELEMATICA

Si informa che, con decorrenza dallo scorso 24 gennaio, è entrato in vigore il nuovo decreto F-GAS (D.P.R. 146 del 16 novembre 2018) che ha previsto l’istituzione di una Banca dati sui gas fluorurati gestita direttamente dalle Camere di Commercio, alle quali dovranno essere comunicate, esclusivamente per via telematica, le vendite di F-GAS, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse.

SOGGETTI OBBLIGATI

  • Rivenditori, quali:
    – società che forniscono f-gas, anche con modalità di vendita a distanza.
    All’atto della vendita dovranno comunicare gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti o, qualora queste non siano soggette a certificazione, delle persone fisiche nonché delle quantità e tipologia di gas venduto;
    – società che forniscono agli utilizzatori apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas. All’atto della vendita dovranno comunicare la tipologia di apparecchiatura e l’anagrafica dell’acquirente con la dichiarazione di quest’ultimo recante l’impegno a far effettuare l’installazione da un’impresa certificata.
    Nel caso in cui il venditore fornisca anche il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, sarà il venditore a dover rilasciare la dichiarazione.
    Qualora, infine, l’acquirente sia un’impresa certificata, dovrà essere trasmesso il numero di certificato.
  • Installatori e manutentori:
    Le imprese e persone fisiche certificate, dall’ottavo mese dell’entrata in vigore del DPR (24 settembre 2019), entro 30 gg. dall’installazione di apparecchiature contenenti f-gas, dovranno trasmettere per via telematica alla Banca dati informazioni riguardanti: operatore, installazione, apparecchiature e gas in essa contenuto.
    In particolare, l’obbligo di comunicazione alla Banca dati, per il comparto installatori e manutentori, riguarderà le imprese certificate o, nel caso non ricorra l’obbligo di certificazione, le persone fisiche nel caso vengano installate:
    • Apparecchiature fisse di refrigerazione
    • Apparecchiature fisse di condizionamento dell’aria
    • Pompe di calore fisse
    • Apparecchiature fisse di protezione antincendio
    • Celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero
    • Commutatori elettrici.

VALIDITÀ VECCHIE E NUOVE CERTIFICAZIONI

Si precisa che i certificati rilasciati a persone fisiche ed imprese in base ai regolamenti precedentemente in vigore, restano validi fino alla loro scadenza per le attività per le quali sono stati rilasciati.

ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICO

Il comma 9 dell’art. 16 del D.P.R. 146/2018 stabilisce che, ai fini della gestione della Banca dati, le imprese che vendono agli utilizzatori finali F-GAS o apparecchiature non ermeticamente sigillate, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, si debbano iscrivere per via telematica al Registro telematico nazionale.
A tal proposito si informa che è disponibile il portale informativo Banca dati F-GAS all’indirizzo https://bancadati.fgas.it.Sempre dallo stesso portale è possibile accede alla “scrivania telematica” per l’iscrizione dei venditori nel registro F-GAS.

MODALITÀ E DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA

L’accesso all’applicazione per la comunicazione dei dati è già disponibile al portale https://bancadati.fgas.it, ma fino alla data di entrata in vigore dell’obbligo – 25 luglio 2019 – non sarà possibile trasmettere i propri dati. Viene solamente consentito agli utenti di testare la funzionalità dell’applicazione con un certo anticipo.Si informa, infine, che sul portale Ecocamere (www.ecocamere.it) è stata attivata una sezione specifica Banca dati F-GAS che contiene istruzioni e risposte a quesiti specifici.


FONTE: Confcommercio – UNASCOM