Vi elenchiamo di seguito le principali novità in materia di locazioni contenute nel Decreto-legge n. 34/2019 (Decreto Crescita):

Art. 13-quater. – (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive)

  • Il comma 1, intervenendo sull’art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 50 del 2017, in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, dispone che qualora non sia stato nominato un rappresentante fiscale, qualora non sia stato nominato un rappresentante fiscale, gli intermediari immobiliari residenti in Italia che appartengono allo stesso gruppo degli intermediari non residenti sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.
  • Il comma 2 prevede che il Ministero dell’interno fornisca, in forma anonima ed aggregata per struttura ricettiva, i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate all’Agenzia delle entrate che li rende disponibili ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, a fini del loro monitoraggio. I predetti dati, unitamente a quelli trasmessi dagli intermediari immobiliari, sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.
  • Il comma 4 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice identificativo alfanumerico da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta ed alla promozione dei servizi all’utenza.
  • Il comma 7 dispone l’obbligo di pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti l’offerta o la promozione posto a carico dei soggetti titolari delle strutture recettive, degli intermediari immobiliari e dei gestori di portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che ne dispongono.
  • Il comma 8 prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000 in caso di inosservanza dell’obbligo di pubblicazione del codice identificativo nelle comunicazioni inerenti l’offerta o la promozione posto a carico dei soggetti titolari delle strutture recettive. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è maggiorata del doppio.

Art. 19-bis – (Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato)

Viene disposto che, in mancanza della comunicazione di rinuncia al rinnovo del contratto di locazione agevolato (3 anni + 2), da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza del biennio, il contratto sia “rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio”.

Art. 3-bis. – (Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca)

È stato soppresso l’obbligo di registrazione della proroga contrattuale relativa al regime della cedolare secca. Come sappiamo l’istituto della cedolare secca sostituisce il versamento dell’IRPEF, addizionali, Registro e Bollo. Con l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3 D. Lgs. 23/2011 non è più prevista quindi alcuna sanzione per il mancato invio del modello RLI; tale semplificazione riguarda anche le risoluzioni contrattuali.

Art. 3-quinquies. – (Redditi fondiari percepiti)

La normativa che prevedeva che i redditi da locazione fondiaria, se non percepiti, non concorrevano a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore è stata sostituita con la conversione in Legge del Decreto crescita. Pertanto, è sufficiente che la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica la tassazione separata ex articolo 21 TUIR. Tali disposizioni troveranno applicazione per i contratti stipulati a decorrere dal 1 ° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.